L.386/1990 - SANZIONI ASSEGNI
La legge 15 dicembre 1990 n. 386, come modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 contiene la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.
All’art. 2 vengono previste sanzioni amministrative per il caso di emissione di assegni non pagati in tutto o in parte per difetto di provvista.
L’art. 3 La legge prevede l’applicazione di una penale del 10%, automatica ed obbligatoria, nei casi di mancato pagamento anche parziale di un assegno. Per effetto di questa norma, in caso di mancata copertura di un assegno già a prima presentazione, la sanzione a carico dell’emittente scatta automaticamente, e ciò anche nel caso in cui l’assegno presentato viene richiamato.
All’art. 5 vengono poi previste le sanzioni accessorie che si sostanziano nel divieto di emissione assegni per un determinato periodo e, a seconda del tipo di violazione, in altri tipi di interdizione.
A partire dall’ 01/09/2006 è entrato in vigore l’art.. 8, il quale prevede per il traente la possibilità di evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative se, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, il traente stesso effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
L’art. 9 prevede infine che In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari. L'iscrizione nell'archivio (che nel caso di difetto di provvista è effettuata quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento) determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
Ai fini di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 sopra citati, le procedure da seguire possono quindi essere due:
Se l’emittente dell’assegno costituisce nel proprio conto corrente o in un deposito vincolato i fondi sufficienti a coprire, oltre l’importo dell’assegno, anche la penale e gli altri oneri (interessi, spese protesto ed equivalenti), l’assegno viene estinto e si evita la revoca dell’autorizzazione all’emissione.
Se invece l’emittente non ha disponibilità di fondi o copre soltanto l’importo facciale dell’assegno (quindi non ha i fondi per la penale e gli altri oneri oppure non ne autorizza alla banca l’addebito), per evitare la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, egli dovrà pagare gli importi senza copertura direttamente al beneficiario dell’assegno. In tal caso però la banca richiederà una quietanza liberatoria emessa dal beneficiario con firma autenticata che attesti l’avvenuto pagamento dell’importo facciale dell’assegno più la penale e gli altri oneri.
Nell’ipotesi 2. la prova dell’avvenuto pagamento nella forma della quietanza liberatoria è un onere del traente il quale richiede ad ARMONIA (beneficiario dell’assegno) lo svolgimento di un’attività (il rilascio della quietanza) che comporta il sostenimento di costi amministrativi ed il pagamento di un corrispettivo al notaio per l’autentica. In base al principio generale del diritto che fa capo al nostro ordinamento giuridico secondo il quale qualunque spesa per la mora del debitore è a carico dello stesso debitore moroso, ARMONIA si riserva pertanto di addebitare le spese sostenute.
Al fine di richiedere ad ARMONIA il rilascio della quietanza liberatoria occorre osservare la seguente procedura:
Il Cliente compila il modulo di richiesta nella parte “Spazio riservato al richiedente” ed invia lo stesso all’indirizzo ? - SCARICA IL MODULO
ARMONIA restituisce il modulo compilato nella parte “Spazio riservato ad ARMONIA” con l’indicazione degli importi relativi alla penale, agli eventuali interessi, alle spese per il protesto ed a tutti gli altri oneri inerenti la mora;
Il Cliente successivamente deve effettuare, a mezzo di bonifico, il pagamento degli importi indicati nella parte del modulo “Spazio riservato a Cometa S.p.A.” ed inviarne la ricevuta all’indirizzo assistenza@armoniacosmetici.it ;
ARMONIA entro i tempi tecnici occorrenti, predispone e invia al Cliente la quietanza liberatoria per nulla più a che pretendere riguardo il credito oggetto della stessa.
Link Utili
Legge:Legge 386 PDF
Legge:Alatex
FAQ:Pagamento Tardivo - Banca d'Italia
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